L’ESAME DI STATO


L’ESAME DI STATO: UN PO’ DI STORIA

Una volta si chiamava “esame di maturità” ed assume l’attuale denominazione solo nel 1998. Per la precisione si chiama “Esame di Stato conclusivo” perché, appunto, conclude il secondo ciclo dell’istruzione secondaria.

L’Esame di Stato nasce nel 1923 con la Riforma Gentile. Il programma su cui ci si doveva preparare era quello triennale e la commissione era formata da 5 commissari esterni (3 presidi o professori, un docente universitario e un docente di scuola privata o esterno). A partire dal 1937 i programmi si ridussero a quelli dell’ultimo anno. Negli anni Quaranta, in tempo di guerra, il Ministro Bottai addirittura anticipò la Moratti nella costituzione di commissioni tutte interne con solo presidente e vice-presidente esterni.

Anche allora la scelta di una commissione interna fu ritenuta poco seria e nel 1947 si tornò ad una commissione esterna con due membri interni, che nel 1952 si ridussero a uno. E praticamente la composizione delle commissioni rimase così fino a Luigi Berlinguer (1998). I programmi erano di nuovo impostati sugli argomenti di studio nel corso del triennio.

Nel 1969, in seguito alle proteste studentesche del ’68, con il Decreto Legge 15 febbraio il programma fu riportato a quello dell’ultimo anno e le prove scritte furono ridotte a due (di cui una era sempre italiano). Le materie dell’orale divennero due sole: una “portata” dal candidato e una scelta dalla commissione (costituita tutta da membri esterni, presidente compreso, e un solo commissario interno con il ruolo di membro di garanzia) su quattro materie definite dal ministero per ogni corso di studi. Per la prova di italiano, inoltre, il candidato poteva scegliere all’interno di una rosa di quattro temi.

Questo esame di maturità in origine doveva essere sperimentale ma alla fine durò ben 29 anni.
Il cambiamento fu voluto dal ministro Luigi Berlinguer con la legge 425 del dicembre 1997. I commissari (da quattro a otto) erano per metà interni e per metà esterni guidati da un presidente esterno. Le prove scritte divennero tre: la prova di Italiano, uguale per tutte le scuole, la seconda prova sulla disciplina scelta dal ministero e diversa da scuola a scuola, e una riguardante le altre discipline (la cosiddetta terza prova, su quattro o cinque materie, che il ministro Gelmini avrebbe voluto sostituire con una prova InValsi comune a tutti gli indirizzi … ora non sappiamo che cosa deciderà il prossimo ministro del MIUR). La prova orale venne denominata “colloquio” e verteva su tutto l’insieme delle discipline. Inoltre veniva tolta la possibilità della non ammissione all’esame ed introdotto un credito sul voto complessivo relativo all’andamento scolastico nei tre anni precedenti.
Il punteggio passa dai 60/60 (voto minimo 36) canonici ai 100/100 (voto minimo 60).

Nel 2001, per non pagare le trasferte e i maggiori oneri dei commissari esterni, i ministri dell’istruzione Moratti e del tesoro Tremonti decisero che la commissione divenisse tutta interna all’infuori del presidente, che però fu ridotto a uno solo per ogni scuola.
Questa decisione, prevista dalla Legge Finanziaria, fu accolta con sfavore (come già successo negli anni Quaranta, ai tempi del ministro Bottai), soprattutto perché nel frattempo la legge sulla parità delle scuole private aveva dato anche a queste la possibilità di esami con esaminatori totalmente interni.

Con la nuova normativa introdotta dal Ministro della pubblica Istruzione Giuseppe Fioroni, regolata dalla legge n. 1 dell’11 gennaio 2007, cambiano le modalità di ammissione, di assegnazione del punteggio e di gestione dei debiti formativi. Sono ammessi all’esame gli studenti che avranno superato lo scrutinio finale e saldato i debiti formativi. Le commissioni sono composte per metà da membri interni (indicati dal ministero) e per metà esterni, con un presidente esterno cui vengono affidate due classi. Cambiano anche i punteggi del credito scolastico e del colloquio orale.

Nel 2008 il ministro Mariastella Gelmini, attraverso le “Disposizioni urgenti in materia di
istruzione e università”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre, dispone che vengano ammessi all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. La normativa, tuttavia, entra in vigore a partire dall’anno scolastico 2009/10.

Con l’Anno Scolastico 2018-19 entra in vigore la riforma dell’Esame di Stato del secondo ciclo, già prevista dalla Legge 107/2015 detta “La buona scuola”, varata dal governo Renzi.

Per gli studenti che affronteranno a giungo 2019 l’esame conclusivo, ci sono molte novità che riguardano le prove d’esame, l’attribuzione dei punteggi, i criteri di ammissione e i test Invalsi.

1. PROVE D’ESAME. Le prove scritte passano da tre a due. Viene eliminata la terza prova pluridisciplinare che era predisposta da ciascuna Commissione.
La prima prova vede la sostituzione del vecchio “saggio breve” con una nuova Tipologia B e l’eliminazione del vecchio “tema storico” (ex tipologia C). Anche il “vecchio” Tema di ordine generale (ex tipologia D) è sostituito con la nuova Tipologia C. Quindi la prima prova presenterà sette tracce su tre diverse tipologie in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.
La seconda prova potrà diventare pluridisciplinare, fatta eccezione per quegli indirizzi in cui la disciplina caratterizzante è una sola (Decreto 37/2019). Il Miur sembra comunque orientato sulla somministrazione di prove che includano due discipline caratterizzanti, per esempio:

– latino e greco per il LICEO CLASSICO;
– matematica e fisica per il LICEO SCIENTIFICO;
– scienze umane, diritto ed economia politica per il LICEO DELLE SCIENZE UMANE indirizzo economico sociale;
– informatica e sistemi e reti per L’ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO INFORMATICO;
– scienza della cultura dell’alimentazione e laboratorio di sevizi enogastronomici per l’ISTITUTO PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA;
– economia agraria e dello sviluppo territoriale e valorizzazione delle attività di pro-duttive e legislazione di settore per L’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA

Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna delle prove è di 20/20 (12/20 per la sufficienza).

2. IL COLLOQUIO. Il colloquio, finalizzato ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale degli studenti, sarà multidisciplinare.

La Commissione di esame proporrà agli studenti di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi che saranno lo spunto per sviluppare il colloquio.

I materiali di partenza saranno predisposti dalle stesse commissioni, nei giorni che precedono l’orale, tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto dagli studenti descritto nel documento che i Consigli di classe consegneranno come ogni anno in vista degli Esami. I commissari predisporranno un numero di buste uguale al numero dei candidati più due, contenenti i materiali scelti.

Il giorno della prova, per garantire la massima trasparenza e pari opportunità ai candidati, saranno gli stessi studenti a sorteggiare i materiali, attraverso l’estrazione di una delle tre buste proposte, sulla base dei quali sarà condotto il colloquio.

Durante l’orale i candidati esporranno anche le esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro svolte, anche attraverso una presentazione multimediale, e le attività fatte nell’ambito di “Cittadinanza e costituzione”, sempre tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di classe sui percorsi effettivamente svolti.

Il punteggio per il colloquio è di 20/20 (12/20 per la sufficienza).

3. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI. Il punteggio massimo di 100/100 rimane invariato. Ai 60 punti ottenibili al massimo dalle prove scritte e dal colloquio, si aggiungono i 40 punti del credito scolastico (nel vecchio esame tale punteggio era limitato a 25 punti). Sarà possibile ottenere la lode a patto di aver totalizzato il massimo del credito scolastico, 40 punti, con voto unanime del consiglio di classe in sede di scrutinio, e aver raggiunto il 100 al termine degli esami (20 alla prima prova, 20 punti alla seconda prova, 20 punti al colloquio) senza l’aiuto dei 5 punti di bonus. Tale bonus è applicabile dalla Commissione che può motivatamente integrare il punteggio, fino ad un massimo di 5 punti, qualora il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti, sui 40 totali, e un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno 50 punti.

4. CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME. L’ammissione all’Esame di Stato Conclusivo sarà possibile solo in presenza della sufficienza in tutte le discipline. Sarà ammesso il voto di Consiglio per una sola materia e nel caso di un’insufficienza non grave (5/10). Il Consiglio di Classe, nel valutare l’ammissione di un allievo, dovrà tener conto «del percorso scolastico triennale dell’alunno, con ciò intendendo che tale voto non corrisponde a sommatorie o medie di voti, ma ad una valutazione globale dello studente, in termini di impegno, modalità di apprendimento, competenze acquisite» (così il vice ministro Lorenzo Fioramonti in risposta a un’interrogazione parlamentare presentata dalla deputata di Forza Italia Valentina Aprea). Il voto di condotta, come già in passato, concorre alla media dei voti nella valutazione finale degli studenti.

5. I TEST INVALSI. Dal 2019 le prove INVALSI si svolgono anche in quinta superiore e hanno queste caratteristiche:

– si fanno al computer
– prima dell’Esame di Stato (nel 2019 tra il 4 e il 30 marzo in più sessioni)
– sono costituiti da domande, che cambiano da alunno ad alunno, di difficoltà equivalente sulle seguenti discipline: Italiano, Inglese e Matematica.
dal 2020 saranno condizione necessaria per l’ammissione all’Esame di Stato.

Da ciò si evince che, per il solo anno in corso, i risultati non saranno vincolanti per l’ammissione all’esame. Tuttavia, gli esiti approderanno al curriculum dello studente.
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